La residenza fiscale in Italia per i funzionari/agenti dell’Unione europea

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20/09/2018

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte agli interpelli nn. 5 e 7, nelle quali ha chiarito che, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, il funzionario/agente dell’Unione europea e il rispettivo coniuge, precedentemente residenti in un Paese estero (ed iscritti all’AIRE), non possono essere considerati fiscalmente residenti in Italia per effetto del trasferimento in detto ultimo Stato della propria residenza anagrafica.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in applicazione dell’art. 13 del citato Protocollo, il funzionario istante dovesse considerarsi ex lege fiscalmente residente in Belgio, ai fini “dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni”. Analogamente, tale disposizione normativa trova applicazione anche nei confronti del coniuge, il quale deve considerarsi parimenti fiscalmente non residente in Italia, “sempreché non eserciti una propria attività professionale”, in forma autonoma o dipendente, in detto Stato. Di conseguenza, i redditi percepiti all’estero dal funzionario e dal coniuge non sono imponibili in Italia, fatta eccezione per i redditi “prodotti nel territorio dello Stato” (ex art. 3 del TUIR).

Inoltre, l’esclusione della residenza fiscale in Italia dell’istante comporta altresì l’esonero dal versamento dell’IVAFE in relazione alle attività finanziarie detenute all’estero (nel caso di specie, in Belgio) per carenza del presupposto soggettivo di applicazione di tale imposta. Anche con riferimento agli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in mancanza del presupposto soggettivo della residenza fiscale in Italia, l’istante non è tenuto alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Agenzia Entrate – Risposta interpello n.5

Agenzia Entrate – Risposta interpello n.7

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