I contributi versati per il riscatto di laurea nell’ambito di un incentivo all’esodo sono deducibili (solo) ai fini IRES
— 23 Ottobre 2020 Commenti disabilitati su I contributi versati per il riscatto di laurea nell’ambito di un incentivo all’esodo sono deducibili (solo) ai fini IRES 10Con la Risposta ad istanza di interpello n. 490 del 21 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito ai pagamenti corrisposti a titolo di incentivo all’esodo nell’ambito della cessazione di un rapporto di lavoro su base volontaria riguardante un gruppo di lavoratori che non rientravano più nei piani organizzativi dell’Azienda.
Di concerto con le Parti Sociali e nell’ambito della procedura di incentivazione all’esodo volontario, il datore di lavoro stava valutando se riconoscere, ai dipendenti che ne avessero avuto interesse, il versamento dei contributi previdenziali da versare facoltativamente alla Cassa di appartenenza di ciascun lavoratore a titolo di riscatto del corso legale di laurea.
A riguardo, la Società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate lumi circa la possibilità di dedurre le erogazioni effettuate a titolo di incentivo all’esodo dal reddito d’impresa, nonché di considerare deducibili dal reddito del lavoratore la contribuzione previdenziale versata dal datore a titolo di riscatto del periodo legale di laurea.
L’Amministrazione Finanziaria ha da un lato riconosciuto la deducibilità ai fini IRES della somma destinata al pagamento dei contributi previdenziali in quanto tale erogazione rappresenta “una forma di incentivo all’esodo” configurandosi come “una controprestazione per agevolare la risoluzione consensuale del rapporto“; dall’altro ha negato la deducibilità di tale contribuzione previdenziale dal reddito complessivo del lavoratore in quanto la normativa che disciplina la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti (come l’incentivo all’esodo) consente la deduzione dei soli contributi obbligatori per legge (e non anche di quelli facoltativi). In aggiunta, essendo l’incentivo all’esodo assoggettato a tassazione separata, il medesimo non concorre a formare il reddito complessivo e non può dunque accogliere in deduzione voci in genere dedotte da esso.
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