Bonus impatriati, ancora un mese per autocertificare la spettanza del beneficio fiscale in busta paga

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Con l’approssimarsi delle scadenze per i conguagli di fine anno (31 dicembre 2020), i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2020 hanno ancora un mese di tempo per autocertificare la spettanza del beneficio fiscale in busta paga che si sostanzia in un’esenzione del 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dai lavoratori che si qualificavano fiscalmente non residenti in Italia nei due anni di imposta precedenti e che si impegnano a rimanere nel territorio dello Stato per almeno due anni.

Per le casistiche dubbie è necessario presentare un interpello all’Amministrazione Finanziaria al fine di avere un’opinione formale riguardo l’accesso all’agevolazione fiscale, la quale ha una durata di cinque anni a partire dal periodo d’imposta in cui è trasferita in Italia la residenza ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Tuir.

Ulteriori estensioni dell’ambito temporale di applicazione del benefit sono previste in caso di figli a carico o di acquisto in Italia di un’unità immobiliare.

I sostituti d’imposta, una volta verificato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, potranno riconoscere l’eventuale conguaglio fiscale positivo direttamente nel mese di dicembre; in alternativa, potranno comunicare nella Certificazione Unica 2021 di non aver applicato il bonus il quale rimarrà fruibile dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730/Redditi 2021).

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione contattateci.

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