L’invio dei lavoratori all’estero nel 2025

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L’invio dei lavoratori all’estero nel 2025 comporta il rispetto di una serie di adempimenti amministrativi, fiscali e previdenzili da parte delle aziende multinazionali e delle PMI.

Ferma restando la necessità di sussistenza dell’interesse e delle esigenze tecnico, economiche e produttive dell’impresa distaccante, occorre redigere il contratto di distacco il quale deve includere i termini e le condizioni dell’assegnazione all’estero del dipendente.

Uno degli elementi cardine della lettera di distacco è la definizione del pacchetto retributivo il quale deve includere quelle componenti di salario relative all’assegnazione (ad esempio il Cost of Living Allowance, la Relocation Allowance etc.) e l’eventuale presenza di ritenute fiscali ipotetiche (hypotax) in applicazione della tax equalization policy adottata dall’azienda multinazionale.

Se è prevista la collocazione del dipendente in uno specifico ruolo estero ed il dipendente presta la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività, soggiornando all’estero per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi occorrerà applicare le retribuzioni convenzionali ai fini fiscali e, in caso di invio in Paesi esteri con cui l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali di sicurezza sociale, anche ai fini previdenziali.

L’invio del dipendente in Paesi comunitari o coperti da accordo bilaterale presuppone la richiesta, da parte della società italiana, di un certificato di copertura previdenziale in Italia all’INPS competente (modello A1 o similare).

In aggiunta, prima dell’inizio del distacco sarà necessario effettuare la comunicazione obbligatoria ai sensi della normativa del Paese ospitante e sulla base delle Direttive europee in materia di distacco transnazionale nell’ambito di una prestazione dei servizi, rispettando gli obblighi previsti dalle fonti comunitarie.

In caso di sostenimento di oneri tributari nel Paese estero da parte del dipendente, la lettera di distacco dovrà disciplinarne sia il pagamento in loco sia il recupero della doppia imposizione internazionale nella dichiarazione dei redditi del dipendente, prevedendo possibili clausole di rimborso a favore dell’azienda che può aver anticipato l’importo dell’IRPEF italiana al dipendente.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, l’articolo 16-ter del D.L. 131/2024, convertito dalla Legge 14 nvoembre 2024, n. 196 ha abrogato il comma 35 dell’articolo 8 della legge 67/1988, rendendo imponibili ai fini IVA i prestiti e i distacchi di dipendenti.

Tale imponibilità opera anche qualora il rimborso si limiti al mero costo dei dipendenti (retribuzione ordinaria, bonus, contributi previdenziali).

Questa modifica mira a garantire la conformità della legislazione italiana con gli obblighi previsti dal diritto unionale e a prevenire ulteriori procedure di infrazione. La disciplina IVA dovrà essere parte integrante degli accordi di riaddebito (c.d. intercompany agreements) dei costi tra la società distaccante e la distaccataria.

L’invio dei lavoratori all’estero nel 2025 è un tema fondamentale per le società che intendono internazionalizzarsi e lo Studio è disponibile a supportare la società nei diversi adempimenti previo contatto con il soggetto interessato.


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