I redditi degli influencer e dei content creator dopo il nuovo codice ATECO appartengono alla categoria del lavoro autonomo.
Gli influencer dal 1 gennaio 2025 hanno una propria disciplina fiscale e previdenziale grazie all’introduzione del nuovo codice ATECO 73.11.03, in qualità di professionisti del marketing e della promozione commerciale (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/codici-attivita-e-tributo/codici-attivita-ateco).
Gli influencer e i content creator hanno contribuito a ridefinire i concetti di marketing e comunicazione.
La sempre più crescente diffusione dei social network e delle piattaforme online (fra i tanti Instagram, Tik Tok e YouTube) ha contribuito alla nascita di tale figura, potenzialmente capace di plasmare opinioni, influenzare acquisti e creare tendenze.
In Italia, tale ambito lavorativo ha visto la nascita di più di 100.000 persone attive su tali canali online, pur mancando fino a poco tempo fa un inquadramento normativo sia fiscale sia previdenziale.
L’introduzione del nuovo codice ATECO 73.11.03 presuppone la qualificazione degli introiti percepiti dagli influencer quali redditi di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir, con possibile applicazione del regime forfetario nel rispetto delle condizioni di legge.
Le attività di influencer e dei content creator più strutturate possono portare all’adozione del regime analitico e dunque di una contabilità ordinaria sino alla possibile costituzione di una società avente quale oggetto sociale proprio tale attività.
Sotto un profilo previdenziale, si propende per l’applicazione del regime contributivo della Gestione separata INPS, per quanto sia necessaria un’analisi caso per caso (si veda la casistica dell’influencer “agente” recentemente oggetto di una pronuncia della giurisprudenza di merito).
I redditi degli influencer e dei content creator dopo il nuovo codice ATECO sono dunque da attenzionare ai fini degli adempimenti dichiarativi e previdenziali.
Il Modello dichiarativo da presentare sarà il Modello REDDITI eventualmente corredato dalla dichiarazione IRAP/IVA/ISA in caso di persona fisica.
Se l’attività di influencer e dei content creator è resa in forma societaria, occorrerà predisporre ed inviare il modello REDDITI SC/IRAP/IVA/ISA, oltre a redigere il bilancio e la nota integrativa.
La circolare n. 44 del 2025 dell’INPS fornisce indicazioni sull’inquadramento previdenziale e contributivo per i content creator, inclusi gli influencer. Il documento stabilisce come applicare le normative esistenti a queste professioni digitali, considerando variabili come le modalità di attività e l’organizzazione del lavoro. Il settore dei creatori di contenuti digitali è in forte crescita, con un volume d’affari in Italia di 4,06 miliardi di euro nel 2024 e una spesa per l’influencer marketing in aumento del 33%.
L’INPS sottolinea l’importanza di regolarizzare il lavoro di questi professionisti, offrendo linee guida per orientarsi nel sistema previdenziale. La circolare descrive le attività di content creator come la creazione di contenuti mediatici “virtuali” (scritti, video, audio) per piattaforme digitali. Inoltre, chiarisce che i creatori di contenuti, come influencer, youtuber, tiktoker, e simili, devono essere inquadrati sotto il codice ATECO 73.11.03, introdotto a gennaio 2025.
Per quanto riguarda la disciplina previdenziale, l’INPS stabilisce che, se l’attività è organizzata come un’impresa, si applicano le normative previste per il settore commerciale, con obbligo di registrazione alla Camera di Commercio e iscrizione alla gestione speciale autonoma. In altri casi, se l’attività è professionale e non imprenditoriale, il contributo previdenziale va alla Gestione Separata INPS. Se le attività sono artistiche o di intrattenimento, si applica il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
In sintesi, l’INPS mira a creare un quadro normativo che permetta ai content creator e influencer di operare regolarmente, tutelando la loro posizione previdenziale e fiscale.
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