Abolito il regime “non-dom” nel Regno Unito: cambiano le strategie di pianificazione fiscale delle persone fisiche
— 12 Marzo 2024
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Il 6 marzo 2024 è stato abolito il regime “non-dom” nel Regno Unito, il quale consentiva alle persone fisiche residenti ma non domiciliate in UK di ivi tassare solo redditi e capital gain di fonte inglese, esentando quelli realizzati al di fuori del territorio britannico (https://www.gov.uk/tax-foreign-income/non-domiciled-residents).
Ad oggi il periodo massimo di fruibilità di tale status è di 15 anni, come previsto per la flat tax di 100.000 euro in vigore in Italia dal 2017.
Nonostante l’uguale durata, i due regimi differiscono nell’obbligo (previsto per il “non-dom regime”) di corrispondere le imposte solo a partire dall’8° anno di fruizione, mentre i 100.000 euro sono dovuti in Italia con cadenza annuale.
In ogni caso, la regola del “remittance basis principle” comporta la tassazione di capital gain e redditi “rientrati” in territorio inglese da coloro che li hanno realizzati.
Una volta abolito il regime “non-dom” nel Regno Unito, con ogni probabilità si verificherà l’uscita di molti residenti dal Regno Unito i quali sceglieranno un Paese a fiscalità più favorevole, tra i quali l’Italia in quanto protagonista dell’introduzione, a decorrere dall’anno 2017, del regime opzionale di imposizione sostitutiva per i c.d. Nuovi Residenti (Flat Tax di 100.000 Euro – si veda il link https://www.studiobcz.it/high-net-worth-it/).
La scelta di tale ultimo regime opzionale dovrà essere ponderata facendo attenzione ai nuovi requisiti di sussistenza della residenza fiscale di cui al D.Lgs. n. 209/2023 (https://www.studiobcz.it/la-nuova-residenza-fiscale-in-italia/), ovverosia il domicilio inteso come luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona; la residenza ai sensi del codice civile e la presenza fisica, la quale considera anche le “frazioni di giorno”.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione contattateci per un preventivo che comprenda un’analisi di fattibilità ed eventualmente un parere professionale corredato da una simulazione di convenienza fiscale in merito alle possibilità di pianificazione tributaria.