Anche le donazioni pregresse erodono la franchigia di esenzione

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17 maggio 2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16677 dell’11 maggio 2017, ha stabilito che gli atti di donazione stipulati nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 (durante il quale era in vigore l’esenzione da imposta di successione e donazione) sono rilevanti ai fini del c.d. “coacervo”.

In altri termini, ai fini della verifica del superamento della soglia di non imponibilità (c.d. franchigia), si deve tener conto anche delle donazioni operate nel periodo di cui sopra, in cui vigeva l’esenzione.

La Suprema Corte, nel motivare il proprio ragionamento, prende le mosse dall’articolo 57 del Dlgs 346/1990, il quale si riferisce genericamente a qualsiasi donazione operata negli anni precedenti senza escludere quelle di cui al periodo tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006.

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