Capital gain tax più alta per gli impatriati con piani di azionariato internazionali

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Capital gain tax più alta per gli impatriati con piani di azionariato internazionali. La fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 16, commi 1 e ss. del D.Lgs. n. 147/2015, comporta per i lavoratori dipendenti beneficiari l’assoggettamento ad IRPEF solamente sul 30% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia, o del 10% nel caso in cui la residenza fiscale sia trasferita in una delle Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Tale riduzione della base imponibile è valida solamente ai fini fiscali, mentre ai fini previdenziali continua ad applicarsi la contribuzione piena sul 100% del reddito imponibile ai fini INPS, salvo alcune eccezioni.

Una casistica molto frequente nella prassi delle aziende multinazionali quotate in mercati regolamentati è la partecipazione del personale dipendente residente in Italia ai piani di azionariato deliberati dalla Casa Madre estera (stock option plan, restricted stock units, phantom stocks plan, restricted stock, matching shares, etc.).

Tali piani consentono ai lavoratori di vedersi attribuite azioni od altri strumenti finanziari al maturare di determinate condizioni di performance individuali e/o aziendali.

L’assegnazione delle azioni/degli strumenti finanziari è considerata rilevante da un punto di vista fiscale (reddito di lavoro dipendente) in quanto costituisce un valore in natura da assoggettare ad IRPEF su base progressiva in un determinato momento impositivo (vesting nel caso delle restricted stock units; exercise nel caso delle stock option; grant nel caso delle restricted shares con vincolo di lock-up, etc.).

La vendita sul mercato delle azioni rappresenta un evento imponibile in quanto genera un reddito diverso (plusvalenze di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-bis del Tuir) da valorizzare all’interno del quadro RT del Modello Redditi, con pagamento dell’imposta sostitutiva del 26%.

Tali plusvalenze sono calcolate operando la differenza tra i corrispettivi percepiti a fronte della cessione ed il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione (art. 68 del Tuir).

Dal combinato disposto di tale disposizione normativa con quella disciplinante il regime speciale per lavoratori impatriati (concorrenza del 30%/10% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia alla formazione del reddito complessivo), si evince che la tassazione del 26% per tale tipologia di lavoratori si calcoli su una base imponibile più elevata in quanto, a parità di corrispettivo di vendita, il “costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione” è ridotto del 70% in caso di trasferimento dei lavoratori in Regioni non del Sud Italia e del 90% in caso di spostamento della residenza nelle Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Pertanto, nel primo caso, il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione è il 30% del reddito di lavoro dipendente ritratto dall’assegnazione delle azioni, mentre nel secondo tale valore di acquisto è pari al 10%.

In conclusione, la minore IRPEF e le minori addizionali regionali dovute per effetto dell’applicazione del regime premiale di cui all’art. 16, commi 1 e ss. si “scaricano” parzialmente sulla maggiore imposta sostitutiva (26%) dovuta a seguito della cessione degli strumenti finanziari sul mercato dei capitali.

Ricordiamo a riguardo che talvolta la prassi delle aziende multinazionali prevede il c.d. cashless exercise consistente nella vendita di un numero di azioni sufficienti a finanziare il pagamento della ritenuta di acconto IRPEF in Italia (ciò al momento dell’exercise in caso di attribuzione di stock option e al vesting in caso di assegnazione di RSU).

Se i dipendenti assegnatari di tali strumenti applicano il regime premiale previsto per gli impatriati, essi dovranno considerare, in sede di conteggio del capital gain tassabile, il valore assoggettato a tassazione in busta paga dal sostituto di imposta in base a tale regime speciale.

Le aziende multinazionali possono operare nei più svariati settori (automobilistico, farmaceutico, beni di largo consumo) ed avere azioni quotate nelle Borse di tutto il mondo (DOW JONES, Nasdaq, EuroStoxx, etc.), offerte come incentivo ai lavoratori dipendenti al fine di incrementare la produzione, le vendite, anche in settori strategici come quello dell’auto elettrica. La capital gain tax è dunque più alta per gli impatriati con piani di azionariato internazionali che cedono le proprie azioni sul mercato.

Per eventuali informazioni, conteggi analitici o dichiarazioni dei redditi a beneficio dei dipendenti interessati contattateci.

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