Common reporting standard e voluntary disclosure
— 10 Febbraio 2017
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10 febbraio 2017
Il Decreto 28 dicembre 2015 (Gazz. Uff. n. 303 del 31 dicembre 2015 Serie Generale), in vigore dal 1 gennaio 2016, ha dato attuazione alla legge 18 giugno 2015, n. 95 e alla direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Dal 1 gennaio 2016 le Autorità fiscali degli Stati OCSE potranno dunque scambiarsi informazioni rilevanti al fine di far emergere le posizioni (conti correnti, portafogli azionari ed obbligazionari, immobili, ecc.) non dichiarate dai contribuenti.
La voluntary disclosure rappresenta ad oggi, e sino al 31 luglio 2017, una soluzione da cogliere per regolarizzare le posizioni pregresse e che potrebbero essere oggetto di scambio di informazioni.
Infatti, nel caso in cui i contribuenti siano già stati destinatari di un avviso di accertamento derivante da uno scambio di informazioni tra Paesi non sarà più possibile aderire alla voluntary disclosure e, dunque, al regime sanzionatorio premiale.
Per qualsiasi ulteriore informazione, contattateci all’indirizzo email: voluntarydisclosure@studiobcz.it
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