Lavoratori italiani all’estero: contribuzione previdenziale
— 24 Marzo 2022
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I lavoratori italiani assunti all’estero con un contratto locale, devono valutare attentamente gli obblighi previdenziali che variano in funzione del Paese in cui il dipendente è assunto. In tali circostanze occorre distinguere tra:
- Paesi UE, Paesi che adottano la legislazione comunitaria in virtù di appositi accordi con l’Unione europea, o Paesi con cui l’Italia ha stipulato Accordi bilaterali di sicurezza sociale c.d. “totali”: il dipendente è tenuto a versare i contributi nel Paese estero di destinazione secondo la legislazione vigente;
- Paesi con cui l’Italia ha stipulato Accordi bilaterali di sicurezza sociale c.d. “parziali”: il dipendente è tenuto a versare i contributi nel Paese di destinazione secondo la legislazione vigente. In aggiunta, il lavoratore sarà obbligato a versare in Italia una quota di contribuzione previdenziale “minore” in osservanza delle previsioni dei medesimi Accordi.
- Paesi con cui l’Italia non ha stipulato Accordi bilaterali di sicurezza sociale: i lavoratori italiani assunti in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale (c.d. non convenzionati) il DL 31.7.1987 n. 317, convertito con modificazioni nella L. 3.10.1987 n. 398, prevede una tutela minima garantita, con l’iscrizione a specifiche forme pensionistiche obbligatorie ed il conseguente obbligo di versamento in Italia dei relativi contributi.
I soggetti interessati da tale disciplina sono i lavoratori italiani operanti all’estero alle dipendenze di datori di lavoro stranieri.
Infine, per quanto riguarda l’ambito di applicazione oggettivo, i datori di lavoro stranieri devono farsi carico degli adempimenti contributivi riguardanti le seguenti assicurazioni:
- assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- fondo di garanzia per il TFR.
Per i lavoratori assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per svolgere attività lavorativa in Paesi extracomunitari non convenzionati, i contributi sono dovuti, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9.1.1986, non sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, bensì sulle retribuzioni convenzionali (art. 4 comma 1 Legge n. 398/1987), fissate annualmente con decreto interministeriale.
Infine per contenere l’onere contributivo derivante dalla possibile corresponsione di contributi previdenziali obbligatori anche nel Paese estero, è prevista la riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 10%.
Per qualsiasi chiarimento contattateci.
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