Criptovalute nel mirino delle autorità tributarie

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Siano esse considerate investimenti o mezzi di pagamento, le criptovalute suscitano sempre di più l’attenzione degli operatori.

Tali asset non hanno ancora in Italia una disciplina legislativa a livello fiscale, per quanto l’Agenzia delle Entrate abbia avuto modo di fornire alcuni chiarimenti in merito all’imposizione diretta ed indiretta in apposite Risoluzioni o Risposte ad istanze di interpello e di consulenza giuridica.

In particolare, per ciò che concerne l’IRPEF, i prelievi di criptovalute da depositi la cui giacenza media superi la soglia di Euro 51.645,69 per più di 7 giorni lavorativi sono considerati imponibili fiscalmente come reddito diverso ex art. 67 del Tuir.

A livello di imposizione indiretta, la Risposta n. 14 del 28 settembre 2018 recante chiarimenti in merito al regime fiscale IRES, IRAP ed IVA relativo alla offerta di token digitali, ha confermato che sono esenti da IVA le operazioni di cambio o cessione di criptovalute da parte della società istante ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 3 del Decreto IVA, mentre ai fini delle imposte societarie le poste contabili relative alle transazioni in criptovalute rilevano al momento della loro contabilizzazione in conto economico (art. 83 del Tuir) o al momento della loro cessione (art. 109 del Tuir).

Di recente l’OCSE ha sottoposto a pubblica consultazione il documento “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard“, contenente alcuni obblighi di reporting per gli intermediari interessati dalla circolazione dei cripto-asset.

Tale pubblicazione riporta le regole che morano ad introdurre un nuovo insieme di obblighi, inquadrato come “Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)“, sulla base del sistema di inter-scambio informativo del CRS.

Permangono dubbi circa gli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) a cui soggiacerebbero le criptovalute, in particolare se detenute a scopo di investimento da persone fisiche residenti in Italia. Trattandosi di una valuta virtuale, sono emerse perplessità riguardo il luogo di detenzione della valuta o il luogo di conservazione del token digitale da indicare all’interno del modello dichiarativo.

Rimane inteso che l’intensificarsi dei controlli tra Amministrazioni potrà comportare anche la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’omessa o inesatta compilazione del Quadro RW con, da un lato, l’irrogazione di sanzioni amministrative e, dall’altro, l’instaurarsi di un probabile contenzioso.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattateci.

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