Decreto crescita: agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati, docenti e ricercatori

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Il Consiglio dei Ministri, in data 30 aprile 2019, ha approvato in via definitiva il Decreto Crescita in vigore dal 1 maggio 2019.

In particolare, l’articolo 5 rubricato “Rientro dei cervelli”, apporta significative modifiche ai due regimi fiscali di favore dei lavoratori impatriati, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 – Decreto internazionalizzazione e dei docenti e ricercatori, di cui all’art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, a condizione che trasferiscano la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2020.

Con riferimento ai lavoratori impatriati, in presenza di determinate condizioni, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamene al 30% per 5 periodi di imposta, con possibilità di estendere la durata e la misura complessiva del beneficio per ulteriori 5 periodi d’imposta, in presenza di peculiari requisiti previsti dalla norma (figli a carico, acquisto di un immobile residenziale, etc..).

Ulteriori vantaggi sono previsti per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, per i quali i redditi di lavoro dipendente concorrono, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Infine, i lavoratori che trasferiscono la residenza in una regione tra Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, applicano l’IRPEF limitatamente al 10% del reddito da lavoro dipendente.

Per quanto riguarda il regime fiscale previsto per i docenti e ricercatori, il Decreto crescita ha esteso da quattro a sei i periodi di imposta complessivi per il quale il reddito da lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia concorrerà in misura pari al 10% alla formazione del reddito complessivo.

Anche in questo caso è prevista la possibilità di estendere la durata complessiva del beneficio per 8, 11 o 13 anni, al verificarsi di determinate condizioni.

Il Decreto Crescita, relativamente ai lavoratori italiani non iscritti all’AIRE, prevede che possano accedere ai benefici fiscali tutti i soggetti rientrati in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2020 e che abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato estero ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei due anni precedenti al trasferimento in Italia.

Infine, ai soggetti non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro 31 dicembre 2019 e che abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato estero ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei due anni precedenti al trasferimento in Italia, sarà applicata la precedente normativa rispettivamente per i lavoratori impatriati e quella per i docenti e ricercatori.

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