Doppia imposizione per il reddito estero nel regime forfetario

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36 del 15 marzo 2019, ha chiarito che la ritenuta subita sui compensi corrisposti da un committente estero per un reddito assoggettato in Italia al regime forfetario non può essere recuperata attraverso il credito per le imposte pagate all’estero secondo l’art.165 del TUIR poiché il reddito dell’istante è soggetto ad una imposta sostitutiva, con la conseguenza che lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF

Con riferimento al caso di specie, si tratta di prestazioni di servizi rese da un libero professionista italiano nella Repubblica di San Marino assoggettate, da parte del committente sammarinese, ad una ritenuta pari al 20% e soggetta in Italia ad una imposta sostitutiva, determinata applicando all’ammontare dei compensi un coefficiente di redditività pari al 78%. Detta imposta, calcolata nella misura del 15%, è sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

Nel caso in esame dunque, il contribuente sarà tenuto al pagamento delle imposte sia in Italia sia a San Marino non potendo utilizzare né la norma interna né quella convenzionale.

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