Flat tax a 200.000 Euro per i Nuovi Residenti

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Flat tax a 200.000 Euro per i Nuovi Residenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile a partire dal 10 agosto. Sono queste le novità dell’art. 2 del Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/08/09/24G00136/SG)

L’art. 24-bis del Tuir aveva infatti introdotto, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, il regime di imposta sostitutiva di Euro 100.000 al fine di incentivare il trasferimento in Italia dei “Nuovi Residenti” (c.d. High net worth individualspersone fisiche con ingenti disponibilità patrimoniali e finanziarie – https://www.studiobcz.it/high-net-worth-it/).

Per accedere a tale regime occorre non essere stati residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi di imposta precedenti quello di inizio di validità dell’opzione.

Il pagamento della flat tax è da effettuarsi ogni anno entro il 30 giugno dell’anno in cui si esercita l’opzione, esclude da imposizione fiscale in Italia i redditi prodotti all’estero ed esonera i nuovi residenti dagli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW), dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE e dal pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni.

L’acquisizione dello status di nuovo residente consente l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni sia ai fini dell’esenzione, al di fuori dell’Italia, del reddito prodotto all’estero sia nel recupero del credito d’imposta.

L’opzione ha una durata di 15 anni, deve essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi (Quadro NR) ed è estendibile anche ai familiari, con il pagamento di un’imposta sostitutiva di Euro 25.000,00 per ciascun familiare.

Le nuove disposizioni portano a 200.000 Euro l’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva, ma solo per i Nuovi Residenti i quali trasferiscono la propria dimora abituale in Italia a partire dal 10 agosto 2024. Occorre rilevare che la dimora abituale è un requisito piuttosto ampio, il quale richiede una verifica costante negli anni poiché presuppone l’intenzione di un soggetto di far rientro in un determinato luogo in maniera frequente e non può essere equiparato al concetto di presenza fisica (peraltro una delle condizioni necessarie per qualificarsi fiscalmente residenti in Italia ai sensi del nuovo articolo 2, comma 2 del Tuir). Il nuovo dettato normativo fa sostanzialmente scattare la maggiore imposta sostitutiva nei confronti di quei soggetti che dimorano abitualmente in Italia a partire dal 10 agosto 2024. Sarebbe paradossalmente possibile continuare a pagare 100.000 Euro di imposta sostitutiva avendo trasferito il proprio domicilio in Italia (luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni familiari e personali della persona) per la maggior parte del periodo di imposta o essendo fisicamente presenti nel territorio dello Stato sempre per almeno 184 giorni nel 2024 senza per questo aver trasferito in Italia la residenza ai sensi del Codice Civile (dimora abituale). Del resto, l’onere della prova graverebbe sul “Nuovo Residente” o sull’Amministrazione Finanziaria quale soggetto preposto all’attività di accertamento?

Urgono pertanto modifiche in sede di conversione del Decreto Legge che coordinino il nuovo testo legislativo con le nuove disposizioni in materia di residenza fiscale di cui al D.Lgs. n. 209/2023.

Tale emendamento dovrà infatti stabilire un periodo di decorrenza coerente con le decisioni già assunte dalle persone fisiche che intendano trasferirsi in Italia ed optare per il regime di cui all’art. 24-bis del Tuir, salvaguardando almeno per l’anno 2024 il loro diritto a pagare l’imposta sostitutiva in misura pari ad Euro 100.000 (con opzione da esercitarsi nel Modello Redditi 2025). Il nuovo importo di 200.000 Euro dovrebbe decorrere solo in riferimento alle opzioni effettuate all’interno del Quadro NR del Modello Redditi 2026, ferma restando la complessa dimostrazione del requisito della dimora abituale in Italia per gli anni successivi al 2024 e tenendo conto, a riguardo, della revocabilità del regime opzionale per i Nuovi Residenti.

In sintesi, sarebbe stato sufficiente inserire tale novità legislativa all’interno della nuova Legge di Bilancio valevole per l’anno 2025 prendendo a riferimento il nuovo articolo 2, comma 2 del Tuir così come riscritto dal D.Lgs. n. 209/2023.

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