Flat tax da 100.000 Euro solo senza iscrizione all’Anagrafe negli ultimi 9 anni
— 23 Marzo 2022
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L’articolo 24-bis del Tuir consente alle persone fisiche titolari di grandi patrimoni (c.d. High Net Worth Individuals), i quali trasferiscono la propria residenza in Italia, di accedere al regime di tassazione piatta (c.d. Flat Tax) di 100.000 Euro, con conseguente esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del Quadro RW) e di pagamento dell’IVIE/IVAFE (imposte patrimoniali sugli asset detenuti all’estero), nonché esenzione dall’imposta di successione e donazione.
Una delle condizioni da rispettare ai fini dell’accesso al beneficio fiscale è il non essere stati residenti in Italia ai sensi della normativa interna negli ultimi 9 periodi di imposta nel corso dei 10 precedenti (periodo di osservazione) l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Ciò significa che l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente durante il periodo di osservazione preclude di fatto la possibilità di fruire del beneficio fiscale, a nulla valendo l’eventuale residenza fiscale all’estero ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, come peraltro confermato anche dall’Agenzia delle Entrate.
Sarebbe a riguardo necessario l’intervento del legislatore al fine di uniformare l’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 24-bis, rendendolo omogeneo al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e ss. mm. per i quali è comunque possibile beneficiare dell’esenzione del 70% (o del 90%) in caso di mancata iscrizione all’AIRE e contemporanea sussistenza del requisito della residenza fiscale all’estero ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (art. 4).
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