I non residenti nel Regno Unito alla prova del ravvedimento del Quadro RW in Italia a seguito della chiusura dei conti bancari nel dopo Brexit

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Molte banche ed istituzioni finanziarie nel Regno Unito, a seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (c.d. Brexit), sono in procinto di chiudere in questi giorni i conti bancari in UK intestati alle persone fisiche non residenti nel Regno Unito ma residenti fiscalmente in Italia.

Tale fattispecie comporta il trasferimento di fondi dal Regno Unito presso banche ed altri intermediari finanziari residenti in Italia, i quali richiedono ai contribuenti, inizialmente titolari di attività finanziarie all’estero, informazioni circa l’origine delle disponibilità finanziarie nonché in merito alla liceità delle consistenze di liquidità e di investimenti trasferiti nel territorio dello Stato per effetto della chiusura del proprio conto in UK.

Lo spostamento di fondi dal Regno Unito all’Italia comporta anche per il contribuente residente in Italia durante tutto il periodo di permanenza all’estero delle attività finanziarie una verifica del rispetto delle norme in materia di monitoraggio fiscale (Quadro RW) per un periodo di osservazione in genere pari ai 5 anni precedenti il suddetto trasferimento, anche alla luce dello scambio di informazioni in essere tra Italia e Regno Unito il quale si sostanzia nell’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate delle c.d. lettere di compliance.

Tali comunicazioni includono solitamente:

  • lo Stato estero cha ha trasmesso l’informazione;
  • l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
  • il numero identificativo del conto;
  • l’ammontare del saldo del conto e la valutain cui è espresso;
  • gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro e la valuta.

E’ possibile a riguardo regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia mediante ricorso all’istituto del ravvedimento operoso il quale consente al contribuente di mettersi in regola pagando una sanzione sensibilmente inferiore (al massimo dello 0,6%) in luogo di quella prevista in caso di accertamento diretto da parte degli organi di controllo, pari ad un minimo del 3% sino ad un massimo del 15% del valore delle attività estere non dichiarate o dichiarate in maniera inesatta.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento contattateci.

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