Il regime agevolato per lavoratori impatriati in smart working con datore di lavoro estero
— 27 Settembre 2021
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Come noto, la Circolare n. 28/E del 30 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato la fruibilità del regime agevolato per lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e ss. mm. (c.d. “Decreto internazionalizzazione”) per i lavoratori che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Tuir e che si trovano alle dipendenze di un datore di lavoro estero.
Tale fattispecie comporta da un lato la verifica da parte del dipendente dei requisiti di accesso al regime agevolato, nonché l’opzione espressa in dichiarazione dei redditi per l’agevolazione fiscale, dall’altro l’eventuale sussistenza da parte della società estera di una stabile organizzazione in Italia e l’adempimento, a carico del datore di lavoro straniero, degli obblighi previdenziali in nome e per conto della società estera e del dipendente.
Tale modalità di esercizio della prestazione lavorativa è tipica del lavoratore in smart working. Spesso infatti i datori di lavoro stranieri non hanno una sede in Italia e i loro dipendenti richiedono frequentemente di poter lavorare in modalità agile dal nostro Paese sia per esigenze personali sia per cause legate all’attuale periodo pandemico.
Tale decisione deve essere necessariamente conciliata con il rispetto dei vincoli di bilancio dell’azienda estera, in particolare per ciò che concerne il versamento degli oneri previdenziali da effettuarsi tramite apertura di una rappresentanza contributiva in Italia.
Non si è infatti in presenza di un distacco di personale, ma di un semplice invio di dipendenti i quali rendono le proprie prestazioni lavorative in Italia secondo le direttive generali del datore di lavoro estero.
Non trovando applicazione le esimenti di cui al Regolamento Comunitario n. 883/2004 previste in caso di distacco (Formulario A1 che consente il versamento dei contributi obbligatori nella home country), vale il principio generale di versamento dei contributi previdenziali nel Paese in cui è svolta l’attività lavorativa (principio della lex loci laboris).
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