Il TFR maturato all’estero non sconta imposizione in Italia
— 6 Giugno 2019
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L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13175 del 16 maggio 2019 ha stabilito che la persona fisica non residente in Italia la quale ha prestato la propria attività lavorativa all'estero (nel caso specifico in Francia) e ha ivi maturato la propria quota annuale di Trattamento di Fine Rapporto non sconta tassazione in Italia sull'erogazione del TFR.
A riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che "Il diritto all'indennità in questione, infatti, non nasce con la cessazione del rapporto di lavoro, ma costituisce un diritto che si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo, secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., così come modificato dalla L. n. 297 del 1982, art. 1, con la conseguenza che, in tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero deve beneficiare dello stesso regime fiscale di non assoggettamento ad IRPEF previsto dal citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, comma 3, per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero".
La pronuncia della Corte di Cassazione è peraltro in linea con la Risoluzione n. 341/2008 dell'Agenzia delle Entrate la quale aveva confermato l'esenzione della quota di TFR maturata in Germania da un cittadino italiano ivi residente.
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