La Corte di Cassazione si pronuncia sulla base imponibile contributiva in caso di lavoro all’estero
— 7 Settembre 2016
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07/09/2016
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17646 del 6 settembre 2016, ha chiarito che il comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali opera esclusivamente a fini fiscali e non ha alcun impatto sulla determinazione della base imponibile ai fini contributivi per i dipendenti di un datore di lavoro italiano i quali svolgono la propria attività all’estero, in Paesi che abbiano stipulato con l’Italia un Accordo di sicurezza sociale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.
Tale pronuncia, in contrasto con la precedente sentenza del Tribunale Pinerolo, 27.4.2009, n. 392, poi confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello Torino, 28.6.2010, n. 393, ha di fatto dato sostanza ad una prassi già comune in diverse aziende multinazionali, le quali inviano il proprio personale dipendente all’estero. Al contrario, le precedenti pronunce sul tema avevano affermato che il comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR dovesse essere applicato anche ai fini contributivi in osservanza del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva.
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