La rideterminazione del valore delle partecipazioni in società quotate passa per il loro valore normale

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La rideterminazione del valore delle partecipazioni in società quotate passa per il loro valore normale al 31 dicembre 2022.

La circolare 16/E del 26 giugno 2023 emanata dall’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con riferimento alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni commentando, tra gli altri aspetti, che ai fini della rivalutazione delle partecipazioni in società quotate non è necessario asseverare una perizia di stima ma è sufficiente redigere un prospetto di calcolo del loro valore normale ai sensi dell’art. 9, comma 4/a del Tuir.

Tale prospetto deve contenere il conteggio della media aritmetica degli ultimi 30 giorni a decorrere dal 31 dicembre 2022, in quanto le partecipazioni debbono essere detenute al 1 gennaio 2023, comprendendo il valore di chiusura delle quotazioni borsistiche.

La riconciliazione del valore normale deve essere conservata dal contribuente investitore ed esibita in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la quale deve poter riscontrare dal prospetto il valore della partecipazione oggetto di “affrancamento”, il quale sarà riportato in un apposito riquadro della dichiarazione dei redditi nel momento in cui il contribuente avrà ceduto a titolo oneroso le partecipazioni oggetto di rivalutazione.

Predette partecipazioni possono anche derivare dalla sottoscrizione, da parte di dipendenti di società multinazionali quotate in Borsa, di piani di azionariato internazionali deliberati dalla Casa Madre estera e oggetto di maturazione annuale o triennale legata al raggiungimento di determinate condizioni di performance del dipendente nel conseguire gli obiettivi fissati ex ante dall’azienda (c.d. KPI).

Esempi di piani di azionariato di tale tipologia possono essere riscontrati nei più svariati settori, quali quello farmaceutico, metallurgico, informatico, etc. .

Occorre inoltre tener conto dell’analisi di convenienza nell’operare l’affrancamento in oggetto, calcolando i costi dell’operazione (importo dell’imposta sostitutiva, la quale si calcola sull’intero valore normale delle azioni al 31 dicembre 2022; eventuali oneri accessori legati alla vendita dei titoli, etc.) e confrontandoli con i ricavi stimati dalla cessione. Tale differenza genera infatti nella maggior parte dei casi una plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%, mentre le eventuali minusvalenze non sono deducibili o riportabili in avanti.

La rideterminazione del valore delle partecipazioni in società quotate passa dunque per il loro valore normale al 31 dicembre 2022

Lo Studio è disponibile a redigere un memorandum personalizzato ed un’analisi di convenienza, previo contatto con i diretti interessati.

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