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20/09/2018 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte agli interpelli nn. 5 e 7, nelle quali ha chiarito che, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, il funzionario/agente dell’Unione europea e il rispettivo coniuge, precedentemente residenti in un Paese estero (ed iscritti all’AIRE), non possono essere considerati fiscalmente residenti in Italia per effetto del trasferimento in detto ultimo Stato della propria residenza anagrafica. In

L’ingresso degli amministratori extra-UE in Italia

Posted on 16 Luglio 2018
Category: News
16/07/2018 Lo Studio Tributario Associato – Battaglia Cesari Zangrillo è lieto di comunicare la pubblicazione di un articolo sull’ingresso degli amministratori extra-UE in Italia disponibile sulla rivista “La consulenza del lavoro”, edita da Eutekne. Il presente scritto è a cura di Fabrizio Valerio Battaglia, Matteo Cesari e Matteo Zangrillo. L’opera tratta le tematiche riguardanti: Visti d’ingresso per gli amministratori extra-UE Tipologie di permessi di soggiorno L’ingresso dell’amministratore tramite Carta Blu UE L’amministratore extra-UE titolare di
28/06/2018 L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16634 del 2018, depositata lo scorso 25 giugno, ha ribadito che si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone iscritte all’Anagrafe della popolazione residente. L’ordinanza afferma che i soggetti residenti fiscalmente in Italia devono provvedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d’imposta, ovunque prodotti. Sono infatti residenti nel territorio dello Stato coloro che per la maggior parte del
4 giugno 2018 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento per l’attuazione della voluntary relativa alle attività depositate e delle somme detenute all’estero da due categorie ben distinte di soggetti: persone fisiche rientrate in Italia essendo state, in precedenza, iscritte all’AIRE; frontalieri. I lavoratori in precedenza iscritti all’AIRE i quali, dopo essere tornati in Italia, hanno omesso di dichiarare la giacenza delle proprie attività detenute all’estero possono aver lavorato in qualsiasi Paese del mondo. I
3 maggio 2018 I dipendenti di aziende multinazionali in distacco all’estero possono essere soggetti ad una doppia imposizione fiscale internazionale, la quale è generata dal coesistere di pretese impositive, tra loro concorrenti, di più Stati che esercitano le rispettive potestà impositive sulla base di criteri non coordinati tra loro. Tale conflitto tipicamente si verifica tra Stato della fonte e Stato della residenza, laddove il primo applichi il principio di territorialità ed il secondo adotti un

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