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Ravvedimento speciale al 31 maggio: il Decreto Legge n. 39 del 29 marzo 2024, in vigore dallo scorso 30 marzo, ha previsto al comma 7, per i soggetti che entro il 30 settembre 2023 non hanno regolarizzato le infedeltà dichiarative relative agli anni 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 (e fino al 2013 in caso di redditi provenienti da Paradisi fiscali come la Svizzera fino al 31 dicembre 2023), la proroga al 31 maggio 2024 per
Il 6 marzo 2024 è stato abolito il regime “non-dom” nel Regno Unito, il quale consentiva alle persone fisiche residenti ma non domiciliate in UK di ivi tassare solo redditi e capital gain di fonte inglese, esentando quelli realizzati al di fuori del territorio britannico (https://www.gov.uk/tax-foreign-income/non-domiciled-residents). Ad oggi il periodo massimo di fruibilità di tale status è di 15 anni, come previsto per la flat tax di 100.000 euro in vigore in Italia dal 2017.
Il Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sulla riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/20/riforma-fiscale-approvato-esame-definitivo-decreto-fiscalita-internazionale). Gli impatriati hanno dunque nuovi requisiti di accesso al regime agevolato a partire dall’anno 2024, con previsione di una clausola di salvaguardia in favore di coloro che avevano già pianificato il loro rientro in Italia durante il 2023. In base al nuovo e definitivo testo normativo, i requisiti di accesso
Nuove regole per gli impatriati dal 2024? Lo schema di Decreto attuativo delle disposizioni della nuova legge delega contiene, all’art. 7, importanti novità riguardanti la fruibilità del regime speciale per lavoratori impatriati con decorrenza 1 gennaio 2024 (c.d. rientro dei cervelli). L’agevolazione fiscale per coloro i quali rientrano in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero scende al 50% del reddito di lavoro dipendente e assimilato o autonomo, con un limite di 600.000 Euro annui,
Lo schema di Decreto legislativo di attuazione alla delega fiscale in Italia rivede la definizione di residenza ai fini fiscali per le persone fisiche. Il Decreto considera residenti in Italia ai fini fiscali le persone fisiche che hanno in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il domicilio, la residenza o la presenza fisica. Per domicilio si intende il “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della

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