Patent box e credito di imposta estero

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Con il principio di diritto n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che “il concorso del reddito prodotto all’estero alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia costituisce un requisito necessario ai fini della successiva detrazione dall’imposta italiana dell’imposta pagata all’estero” .

Nel caso di specie, una società residente in Italia percepiva delle royalty dalla società licenziataria estera a fronte dello sfruttamento all’estero di determinati beni immateriali.

Predette royalty erano da un lato assoggettate a ritenuta fiscale in uscita negli Stati Uniti, dall’altro erano incluse nel c.d. “reddito agevolabile” in applicazione della della normativa agevolativa italiana in materia di patent box.

A riguardo, su richiesta della società italiana, gli Uffici Finanziari hanno anche avuto modo di precisare che il non concorso del reddito estero al reddito complessivo si realizza anche nell’ipotesi in cui parte del reddito estero sia esente da imposizione fiscale in Italia per effetto della norma in materia di patent box, nel cui caso trova applicazione l’art. 165, comma 10 del Tuir (nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente) il quale costituisce, ad opinione dell’Agenzia, disposizione attuativa dell’art. 165, comma 1 del Tuir (da leggere in maniera complementare all’art. 23, comma 3 della Convenzione Italia – Stati Uniti).

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