3 aprile 2018
Le aziende del settore privato che intendono incentivare il proprio personale dipendente al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione possono erogare premi di risultato assoggettati ad un regime premiale di tassazione sostitutiva del 10%, nei limiti di 3.000 Euro lordi e nella misura in cui il reddito di lavoro dipendente non superi l’importo di Euro 80.000 annui oppure dare attuazione a veri e propri Piani di Welfare aziendale.
E’ utile precisare che il limite di 3.000 Euro è elevato a 4.000 nel caso di aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, da realizzarsi a livello aziendale con l’ausilio di un Piano di Innovazione elaborato dal datore di lavoro o da comitati paritetici aziendali.
A riguardo, la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 dell’Agenzia delle Entrate offre spunti interessanti per ciò che concerne:
- la conversione del premio di risultato con beni e servizi di cui all’art. 51, comma 4 del Tuir
- la sostituzione del premio di risultato con la concessione di veicoli aziendali
- la sostituzione del premio di risultato con la concessione di prestiti
- la sostituzione del premio di risultato con la concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati
- la sostituzione del premio di risultato con la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti nel settore ferroviario
- la conversione del premio di risultato con contributi alle forme pensionistiche complementari
- la conversione del premio di risultato con contributi di assistenza sanitaria
- la conversione del premio di risultato con azioni
Ciascuna delle fattispecie sopra elencate è corredata di esempi pratici sull’ammontare della base imponibile del premio di risultato da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit.
Occorre inoltre dare risalto all’ulteriore condizione di fruibilità dell’agevolazione, secondo cui l’erogazione del premio di
risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili, debba avvenire “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81“, ossia contratti stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
A riguardo, la Circolare n. 5E/2018 chiarisce anche il caso dei premi erogati in assenza di rappresentanze sindacali aziendali, precisando che nell’ipotesi in cui non vi siano all’interno dell’azienda rappresentanze sindacali interne, il contratto collettivo territoriale di settore potrà comunque essere recepito dal datore di lavoro il quale, al ricorrere delle condizioni richieste, potrà applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.
Un altro importante chiarimento è l’estensione del regime agevolato anche nell’ambito dei gruppi aziendali se la contrattazione collettiva aziendale subordina l’erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo. Tale fattispecie si verifica se la gestione dei rapporti di lavoro subordinato, nell’ambito del Gruppo, avviene in maniera unitaria ed uniforme e la contrattazione collettiva, vincolante per tutte le aziende del Gruppo, è demandata ad un’unica società (generalmente l’Headquarter).
Il documento è rinvenibile al sito http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari.
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