Rappresentanza previdenziale e minori sanzioni

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Rappresentanza previdenziale e minori sanzioni: le rappresentanze previdenziali aperte in Italia per conto di società estere che impiegano dipendenti in smart working in Italia possono essere anche regolarizzate con effetto retroattivo pagando minori sanzioni dal 1 settembre 2024.

L’articolo 30 del Dl 19/2024, convertito dalla legge 56/2024, ha infatti modificato l’articolo 116 della legge 388/2000.

In primo luogo, per l’omissione contributiva (articolo 116, comma 8, lettera a) è prevista la riduzione della sanzione civile (senza l’applicazione della maggiorazione di 5,5 punti) se il pagamento è effettuato spontaneamente, entro 120 giorni dalla scadenza legale, in un’unica soluzione, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

È stabilita l’applicazione della sanzione civile ridotta in termini differenziati, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera a), per il datore di lavoro che paghi – anche nella nuova modalità rateale – quanto dovuto per contributi o premi entro 30 o 90 giorni, dopo aver denunciato spontaneamente il debito prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e comunque entro 12 mesi dalla scadenza.

È applicato il solo tasso d’interesse legale sulle somme dovute se il mancato o ritardato pagamento è frutto di oggettive incertezze per contrasti giurisprudenziali o amministrativi sull’obbligo, successivamente riconosciuto, ove il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10).

Sarà possibile anche la riduzione delle sanzioni per evasione e omissione fino alla misura degli interessi legali in caso di incertezze interpretative, per fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria o di concessione della Cigs per crisi, riconversione o ristrutturazione e, comunque, in presenza di crisi di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e a quella produttiva del settore, tali da rendere probabile l’insolvenza.

Tale ragionamento vale infatti anche nei casi di invio in Italia del personale dipendente, il quale può avvenire in base a diverse modalità come il distacco, la trasferta, il trasferimento o l’assunzione locale, in funzione delle differenti esigenze tecniche, economiche e produttive dell’azienda.

Tale rappresentanza previdenziale si può regolarizzare con minori sanzioni dal 1 settembre 2024.

A volte è infatti possibile che il dipendente lavori in Italia anche su sua espressa richiesta ed in presenza di un contratto di lavoro di diritto estero, senza che la propria presenza in Italia sia dettata da esigenze aziendali e senza che la società estera datrice di lavoro abbia una sede in Italia (sia essa un ufficio di rappresentanza, una filiale, una sussidiaria, etc.).

Ciò premesso, e in coerenza con il principio di territorialità il quale afferma che la contribuzione previdenziale è dovuta nel Paese in cui il dipendente svolge la propria attività lavorativa, l’azienda estera che assume con contratto di diritto estero un lavoratore dipendente il quale decide di lavorare in Italia in modalità da remoto è tenuta ad aprire una rappresentanza previdenziale in Italia (https://www.studiobcz.it/rappresentanza-previdenziale-in-italia-per-le-aziende-estere/) al fine di provvedere al pagamento dei contributi alla Gestione INPS Lavoratori Dipendenti, sia per la propria quota sia per la quota del lavoratore (da trattenersi in cedolino con obbligo di rivalsa).

Da un punto di vista operativo, l’apertura di una rappresentanza previdenziale in Italia in nome e per conto della Casa madre estera è suddivisa nelle seguenti fasi:

  • raccolta della documentazione inerente la società estera
  • richiesta di apertura telematica della posizione INPS
  • invio via PEC della documentazione di cui al punto 1 all’Ufficio INPS competente
  • acquisizione del Modello di comunicazione delle aliquote contributive applicabili, del settore di attività, classe, categoria, etc.

Il dipendente sarà tenuto a liquidare autonomamente l’IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi sulla base della Certificazione Unica predisposta dalla società per il tramite del rappresentante previdenziale. Qualora infatti la presenza del dipendente in Italia non integri in capo alla società estera i presupposti della stabile organizzazione, non si ravvisano obblighi di sostituzione di imposta per il datore di lavoro non residente.

La rappresentanza previdenziale si può regolarizzare con minori sanzioni dal 1 settembre 2024.

La rappresentanza previdenziale in smart working (https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default) è gestibile dallo Studio che si rende disponibile a seguire l’impresa estera in tutta la procedura di apertura, inclusa la gestione del payroll mensile e dei pagamenti dei contributi previdenziali, unitamente a tutta la reportistica, previo contatto con la persona interessata.

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