Regolarizzazione per le cripto-attività e le cripto-valute al 30 novembre: tale provvedimento è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2023.
I soggetti che possono accedere alla procedura sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia.
Tali soggetti devono possedere, alla data del 31 dicembre del 2021, cripto-attività, incluse le cripto-valute.
Predetti asset devono essere stati posseduti al 31/12/2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW), omettendo eventualmente di indicare i relativi redditi in dichiarazione (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regolarizzazione-delle-cripto-attivita/infogen-regolarizzazione-delle-cripto-attivita-imprese).
La sanatoria è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento.
I soggetti interessati possono regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente un’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi.
Essi si avvalgono dell’apposito modello e pagando un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.
Con il provvedimento del 7 agosto 2023, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello, le istruzioni per accedere alla regolarizzazione.
La procedura prevede:
- la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del contribuente;
- il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nella misura dello 0,5 per cento del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
- il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.
Il termine per la presentazione dell’istanza via PEC e il versamento della somma è fissato al 30 novembre 2023.
Alla richiesta occorre accludere la ricevuta del versamento F24 e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle disponibilità investite.
Il valore a cui si applica lo 0,50% per sanare l’omesso RW è spesso diverso dal valore al quale è applicato il 3,5% per la regolarizzazione dei redditi non dichiarati.
A riguardo, si auspica una revisione organica della materia da parte del Legislatore ed un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in un’apposita Circolare esplicativa.
Lo Studio è disponibile a prestare la consulenza richiesta previo contatto con la parte interessata alla consulenza.