Residenza fiscale all’estero: occorre essere iscritti all’AIRE

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28/06/2018

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16634 del 2018, depositata lo scorso 25 giugno, ha ribadito che si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone iscritte all’Anagrafe della popolazione residente.

L’ordinanza afferma che i soggetti residenti fiscalmente in Italia devono provvedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d’imposta, ovunque prodotti.

Sono infatti residenti nel territorio dello Stato coloro che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte all’Anagrafe della posizione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Questo è quanto affermato dalla Cassazione nell’ordinanza che vedeva in causa l’Agenzia delle entrate e un contribuente che svolgeva la propria attività lavorativa nel Regno Unito, pagando le relative imposte sono nel Paese della fonte, senza essere iscritto all’AIRE.

L’ordinanza dunque, stabilisce l’importanza dell’iscrizione al registro dei residenti all’estero, come elemento per stabilire dove sia la residenza fiscale, rifacendosi anche alla sentenza n. 21970 del 2015. Le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’articolo 2 d.p.r. 917/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti essendo l’iscrizione considerata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un comune italiano.

Ordinanza Cassazione 16634-2018 Residenza fiscale AIRE

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