Rientro dei cervelli, allo studio la revisione della norma

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Il Ministero delle Finanze, a seguito della risposta all’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Centemero, è favorevole alla semplificazione della normativa di accesso al regime agevolato previsto per i docenti e i ricercatori.

Tale revisione normativa si rende necessaria in quanto l’orientamento restrittivo dell’Agenzia delle Entrate vincola ad oggi la fruizione del beneficio all’effettivo trasferimento della residenza anagrafica all’estero, generando contenziosi con il contribuente interessato.

Come noto il regime prevede, per un periodo di 4 anni, l’assoggettamento ad IRPEF di solo il 10% del reddito percepito nel rispetto dei seguenti requisiti: 1) possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; 2) non occasionale residenza all’estero; 3) svolgimento di una documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca esteri per almeno due anni; 4) acquisizione della residenza fiscale in Italia a seguito del trasferimento dall’estero.

Ai sensi dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, il requisito della residenza all’estero poteva ritenersi soddisfatto in caso di iscrizione all’AIRE del ricercatore (requisito formale), in quanto la norma fa riferimento al concetto di residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, non tenendo conto delle disposizioni del Modello OCSE il quale identifica opportuni criteri dirimenti l’eventuale conflitto di residenza fiscale con l’altro Stato contraente (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale, etc.).

E’ dunque auspicabile che la modifica normativa permetta di beneficiare del regime agevolato anche nel caso in cui il ricercatore si sia qualificato fiscalmente residente all’estero ai sensi dell’art. 4 del Modello OCSE.

Non è stata infine sollevata la questione relativa al regime dei nuovi residenti di cui all’art. 24-bis del Tuir, il quale prevede il versamento di un’imposta sostitutiva di 100.000 Euro da parte dei c.d. high net worth individuals che trasferiscono la residenza in Italia. Poiché l’opzione per tale status è vincolato alla non residenza in Italia del contribuente ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Tuir per almeno 9 dei 10 anni d’imposta precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione (“periodo di osservazione”) , la possibilità di applicare l’art. 4 del Modello OCSE nella verifica della residenza fiscale in Italia nei 10 periodi di imposta precedenti consentirebbe di ampliare la platea dei soggetti beneficiari della flat tax di 100.000 Euro. Il requisito anagrafico ha infatti natura meramente formale, mentre la persona fisica può aver avuto nell’altro Stato Contraente durante il periodo di osservazione l’abitazione permanente, il domicilio o la dimora abituale, così come stabilito dall’art. 4 del Modello OCSE, il quale deve trovare applicazione, in via prioritaria, se più favorevole al contribuente.

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