Scomputo della ritenuta d’acconto possibile anche in assenza di certificazione

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4 ottobre 2017

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14138/2017, ha confermato la natura di prova tipica, ma non esclusiva, della certificazione delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, la cui mancanza non può comportare per il sostituito l’insorgere di preclusioni difensive, né tanto meno duplicazioni di prelievo.

Il disposto dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, il quale ammette la possibilità per l’Amministrazione di escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto, deve essere pertanto inteso in senso ampio, essendo concessa l’esibizione, da parte del sostituito, di altre prove documentali equipollenti alla certificazione del sostituto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattateci.

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