TFR e incentivi all’esodo nel regime speciale per lavoratori impatriati

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TFR e incentivi all’esodo nel regime speciale per lavoratori impatriati: è questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un incontro in Videoconferenza, nel quale si è chiarito che il contribuente può optare per l’assoggettamento a tassazione ordinaria in sede di riliquidazione dell’imposta dovuta sul Trattamento di Fine Rapporto (art. 2120 del Codice Civile) e sugli incentivi all’esodo al fine di beneficiare anche su detti emolumenti del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

La tassazione dei citati emolumenti avviene solitamente in acconto da parte del sostituto d’imposta, il quale trattiene un importo di IRPEF sulla base di un’aliquota media calcolata prendendo a riferimento il TFR accumulato dal lavoratore negli anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro e tenendo conto delle rivalutazioni (fissa e variabile) previste dal Codice Civile, nonché degli anni di servizio.

Con la concorrenza alla formazione del reddito complessivo e l’applicazione della tassazione solo sul 30% del proprio ammontare, il TFR e l’incentivo all’esodo sconterebbero una tassazione complessiva di circa il 15% in luogo del 30% mediamente applicabile a profili aziendali senior (quadri o dirigenti).

Il TFR e gli incentivi all’esodo nel regime speciale per lavoratori impatriati è un’opzione da sfruttare con l’ausilio di consulenti specializzati in quanto i calcoli da effettuare consentono di valutare anche l’economicità dell’operazione.

A riguardo, lo Studio è disponibile a predisporre conteggi di convenienza, a supportare il cliente nella fase di riliquidazione dell’imposta dovuta (entro i 5 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 19, comma 3 del Tuir) e a preparare un’eventuale istanza di rimborso da inviare in Agenzia delle Entrate al fine di ottenere l’applicazione del regime di favore.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattateci.

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