Ravvedimento speciale.
La Tregua fiscale prevista dalla Legge Finanziaria italiana nell’esercizio 2023 rappresenta un forte incentivo per i contribuenti non in regola con gli obblighi dichiarativi ed i pagamenti delle imposte dovute sui redditi esteri: vediamo dunque come funziona per l’estero.
In particolare, i contribuenti fiscalmente residenti in Italia devono presentare una dichiarazione dei redditi integrativa per ciascun anno ancora soggetto ad accertamento, versando le imposte dovute su dividendi/interessi esteri, plusvalenze estere, redditi da locazione esteri, ecc. maggiorate di una sanzione amministrativa pari al 2,22% del l’imposta dovuta, entro il 31 MARZO 2023.
Il pagamento di imposte e delle sanzioni può essere effettuato anche in rate trimestrali (fino a 8), a partire dal 31 MARZO 2023.
A riguardo, gli anni di imposta ancora aperti per ricevere un avviso di accertamento sono il 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, a meno che i redditi non siano stati generati in Paradisi Fiscali, nel cui caso opera il raddoppio dei termini.
In caso di mancata effettuazione della suddetta regolarizzazione, l’Agenzia delle Entrate procederà alla notifica dell’avviso di accertamento sulla base dei dati raccolti in sede di scambio di informazioni, applicando le sanzioni in misura piena (40%), come peraltro confermato dalla stampa specializzata:
https://www.ilsole24ore.com/art/dal-fisco-26-milioni-lettere-previsti-controlli-chi-non-rimedia-AEWvRXhC?refresh_c
I contribuenti non possono, tuttavia, procedere al ravvedimento speciale concernente l’omessa o inesatta compilazione del Quadro RW, il quale è soggetto al regime sanzionatorio previsto per il ravvedimento ordinario (i.e. 1/8 del 3% per l’anno fiscale 2021 = 0,375%).
Dichiarazioni spontanee.
Le omesse dichiarazioni possono essere comunicate solo attraverso una procedura spontanea dinanzi l’Agenzia delle Entrate italiana riportando in un’apposito modello i seguenti dati:
• redditi esteri (dividendi, interessi, affitti, plusvalenze, ecc.);
• attività finanziarie e patrimoniali estere (azioni, obbligazioni, proprietà immobiliari, stock option, ecc.)
Il mancato rispetto della suddetta procedura comporterà una sanzione che va dal 3% al 15% (fino al 6%/30% in caso di beni ubicati in Paradisi Fiscali).
In sintesi, in caso di dichiarazione omessa, sia l’Avviso di Accertamento sia l’Atto di contestazione saranno oggetto di apposita discussione tra lo Studio e l’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di ridurre al minimo il carico sanzionatorio per il contribuente collaborativo (possibilmente, al 2,22% sulle imposte sui redditi esteri; allo 0,50% sul valore degli asset al 31 dicembre).
Il nostro Studio fornisce assistenza nelle seguenti attività concernenti la tregua fiscale 2023 per i redditi esteri:
• acquisizione ed analisi della documentazione della persona fisica
• predisporre i conteggi relativi alle attività patrimoniali e finanziarie estere ed ai relativi redditi esteri imponibili in Italia
• compilazione e invio della dichiarazione integrativa dei redditi in Agenzia delle Entrate, con discussione della casistica presso l’Ufficio finanziario competente