Trust con opzione per la tassazione indiretta all’entrata

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Trust con opzione per la tassazione indiretta all’entrata: il D.Lgs. n. 139/2024 ha modificato il trattamento fiscale ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni in trust.

La novità principale consiste nell’opzione per applicare il tributo successorio al momento del trasferimento dei beni al trustee, secondo le aliquote e le franchigie applicabili in base al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario/i beneficiari.

L’effetto di tale opzione è quello di “cristallizzare” il prelievo tributario indiretto al momento dell’atto dispositivo e non al momento della devoluzione finale dei beni dal trustee ai beneficiari, come avviene ad oggi a seguito del recepimento da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione nella Circolare 34/E del 20 ottobre 2022 (https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B8FDC5F14-47CD-43FB-A4CE-637D71401DE6%7D).

L’imposta di successione e donazione versata in sede di atto dispositivo non è richiedibile a rimborso.

Criticità possono emergere nel caso in cui i beneficiari non siano noti al momento del trasferimento dei beni al trustee, nel qual caso di applica l’aliquota ordinaria dell’8% senza l’utilizzo delle note franchigie di legge (https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/trust-tassazione-all-entrata-valuta-categorie-beneficiari-AGC6KRg).

D’altro canto, l’identificazione dei beneficiari al momento dell’atto istitutivo (e successivamente dispositivo) del trust può far attribuire al trust la qualifica di “trasparente” con conseguente imputazione in capo ai beneficiari individuati di redditi di capitale prodotti dal fondo in trust.

Da valutare attentamente anche l’eventuale periodo transitorio scaturente dalla novella legislativa. Infatti, se da un lato il D.Lgs. n. 139/2024 entra in vigore il 3 ottobre 2024, gli effetti delle disposizioni di legge decorrono dagli atti giuridici (leggasi, dai trust istituiti) redatti a decorrere dal 1 gennaio 2025.

In sintesi occorrerà pianificare attentamente il momento in cui istituire un trust, valutando anche di non optare per la tassazione indiretta “in entrata” pena la corresponsione di un’imposta sulle successioni e donazioni non coerente con la successiva (e definitiva) identificazione della platea di beneficiari del trust.

Lo Studio è a disposizione per un’analisi delle singole fattispecie previo contatto con la persona interessata.

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